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Per quali datori di lavoro sorge l'obbligo della stampa degli elenchi riepilogativi?
L'obbligo riguarda i datori di lavoro che impegnano oltre dieci lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro. I lavoratori devono essere conteggiati come "teste" e non con gli ordinari criteri di computo dei lavoratori (articolo 5, comma 2, Dm 9 luglio 2008).
Quali sono gli obblighi del Consulente del lavoro?
Il consulente del lavoro e gli altri soggetti di cui alla legge n. 12/1979 deve inoltrare una comunicazione all'Inail entro 30 giorni dell'avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e dell'interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro assistiti.
PERIODO TRANSITORIO
Come si adempie all'obbligo d'istituzione del libro unico nel periodo transitorio?
Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008, i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze (ovvero, per i lavoranti a domicilio, del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo).
È ancora obbligatoria la tenuta del Libro matricola e registro delle imprese?
Dal 18 agosto 2008 non occorre più istituire questi libri, né si è tenuti all'aggiornamento dei vecchi che vanno solo conservati per cinque anni dall'ultima registrazione.
È possibile per i datori di lavoro, durante il regime transitorio, la tenuta dei libri obbligatori in forma manuale?
L'Inail, con la nota n. 7357 del 19 settembre 2008, ha affermato che i datori di lavoro che adempiono agli obblighi di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro attraverso la tenuta del libro paga, nelle due sezioni paga e presenze, possono continuare a tenere detto libro anche in forma manuale, nel rispetto delle nuove disposizioni intervenute in tema di tenuta, conservazione ed esibizione.
Nel periodo transitorio che cosa deve fare il professionista già in possesso della numerazione unica?
Il ministero del Lavoro con la circolare n. 20/2008 ha precisato che il Consulente del lavoro in possesso della numerazione unica dovrà comunicare all'Inail l'elenco delle aziende assistite entro il termine transitorio (31 dicembre 2008). Si ritiene che non sia prevista la richiesta di una nuova autorizzazione per gestire il libro unico del lavoro.